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Ludopatia: la Regione deve tutelare la salute dei cittadini

lentepubblica.it • 16 Giugno 2017

ludopatiaLa Consulta, con la sentenza n.108/2017 ha salvato dalla dichiarazione di incostituzionalità la legge 43/2013 con cui la Regione Puglia aveva fissato in 500 metri la distanza minima dai cosiddetti «luoghi sensibili» per l’installazione degli apparecchi.


L’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013 stabilisce, infatti, al comma 1, che «L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti»; aggiungendo, al comma 2, che «Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.

 

L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza». Sarebbe, quindi, evidente che la norma in questione include nel divieto tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito indicati dall’art. 110, comma 6, del TULPS, nonché la raccolta di scommesse sportive. Egualmente infondato risulterebbe l’ulteriore assunto delle ricorrenti, per cui, alla luce del tenore letterale della disposizione («l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri»), l’esercizio posto entro i cinquecento metri dal luogo “sensibile” non sarebbe colpito dal divieto. La disposizione andrebbe intesa, infatti, nell’opposto senso della necessità di una distanza minima di almeno cinquecento metri da detto luogo.

 

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte Costituzionale
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